lunedì 4 dicembre 2017

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento concernente gli 
appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali, adottato con decreto 22 agosto 
2017, n. 154, non sarà più possibile assumere l’incarico di direttore tecnico 
nell’ambito di lavori pubblici su beni tutelati in mancanza della qualifica acquisita 
ai sensi dell’articolo 182 (v. articolo 13, comma 5, del Regolamento).
  
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica puo' essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purche' tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.


www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.beni.e.attivita.culturali.e.turismo:decreto:2017-08-22;154!vig= 

Nessun commento:

Posta un commento