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martedì 10 settembre 2024

QUALIFICA RESTAURATORE BENI CULTURALI: in attesa dell'esame

 A distanza di circa 5 anni dall'ottenimento del titolo di restauratore, per quanti sono risultati idonei ai sensi dell'art. 182 del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii e in cui mi accreditai per il settore 9 (materiale librario e archivistico e manufatti cartacei), nei mesi scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il bando per lo svolgimento delle prove di idoneità (con valore di esame di stato abilitante) per quanti sono tecnici del restauro (riconosciuti) e per quanti contestualmente vogliono acquisire nuovi settori di responsabilità.

Al seguente link un'interessante intervista all'Avv. Celli, colui che affiancò l'Associazione La Ragione del Restauro, di cui sono fondatrice, nell'azione legale, atta ad ottenere il riconoscimento del titolo

Ad oggi non si sa la data dell'esame, però formatori in diversi ambiti si stanno muovendo per aiutare i candidati nella preparazione.  Trattandosi di una tantum è più che necessario arrivare il più possibile pronti.

Tra chi si sta muovendo in questo senso, da citare Il Prato Edizione, che mesi fa ha fatto un censimento degli argomenti desiderati e Luciana Ruatta, specializzata in chimica del restauro. Oggi è possibile partecipare alla presentazione del corso proposto da quest'ultima, prenotandosi al seguente indirizzo mail: chimicaeconservazione@gmail.com 

Consapevole di quale fosse il mio stato d'animo di 15 anni fa, quando dovevo far validare il mio titolo, acquisito sia per formazione sia per anni di lavoro accreditato e che in quel momento non veniva riconosciuto, man mano avrò informazioni di altri corsi ne darò nota, così da poter essere, spero, d'aiuto a chi è ancora nel limbo e sappia essere la sua unica occasione.

E poi in bocca al lupo a tutti gli iscritti, me compresa, per aggiungere due nuovi settori alla mia qualifica, che a suo tempo non sono riuscita ad ottenere.

 

lunedì 8 febbraio 2021

Il TAR del Lazio ha sentenziato.

Con sentenza n. 1568/2021, depositata oggi 8 febbraio 2021, il T.A.R. per il Lazio - Roma ha rigettato il ricorso proposto dall’Associazione ORA – Organizzazione Restauratori Alta-Formazione, “stante la palese infondatezza delle ragioni della ricorrente”.

Il T.A.R. ha in particolare affermato che con la modifica dell’articolo 182 del D.lgs. 42/2004 la qualifica di restauratore di beni culturali “abilita de plano il relativo titolare all’esercizio della corrispondente professione… Ciò in considerazione della mancata previsione, avuto riguardo all’esercizio della professione di restauratore dei beni culturali, di un esame ‘abilitante’ successivo al conseguimento della ‘qualifica’ di restauratore, nonché della mancata istituzione di albo professionale ad hoc, avente valore costitutivo, per come invece previsto, ad esempio, per la professione forense ovvero per quella di ingegnere”.

Di conseguenza, il Giudice amministrativo ha osservato che tutti i soggetti contemplati nell’elenco tenuto dal MIBACT “hanno ex lege la medesima qualifica di restauratore di beni culturali, abilitante all’esercizio della relativa professione, senza che tra gli stessi possa dirsi esistente, in ragione del differente titolo di acquisizione (superamento della cd. fase transitoria ovvero regime ordinario), alcuna distinzione di valore, che invero non trova riscontro né nella lettera delle disposizioni normative di rango primario e secondario sopra richiamate né nella ratio legis alle stesse sottesa”.

Per il T.A.R. del Lazio “La qualifica di restauratore di beni culturali è, dunque, unica ed ha egual valore abilitante alla professione avuto riguardo ai relativi settori di competenza e ciò indipendentemente dal percorso seguito per il conseguimento della stessa, secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata”, mentre gli elenchi attualmente tenuti dal Mibact “sono del tutto privi di qualsivoglia valore costitutivo del diritto ad esercitare la professione di restauratore di beni culturali giacché siffatto diritto discende ope legis, a prescindere dalla predisposizione di albi/elenchi di sorta, dall’intervenuta acquisizione della qualifica in questione”.

In definitiva, con tale pronuncia il T.A.R. ha ribadito che la legge prevede l’esistenza di un unico elenco, “laddove gli iscritti dovranno legittimamente risultare differenziati soltanto in ragione del relativo settore di competenza e non anche, per come pretenderebbe l’Associazione ricorrente, in funzione del ‘titolo’ della rispettiva qualifica. Diversamente opinando, a carico dei soggetti diversi dai diplomati S.A.F. ante 2009, che hanno, al pari di questi ultimi, positivamente superato la procedura selettiva di cui all’art. 182 citato, si determinerebbe proprio quell’ingiustificato trattamento discriminatorio a torto dedotto dall’Associazione ricorrente a danno dei propri iscritti”.

La decisione va accolta con grande soddisfazione, poiché dando ragione alla stragrande maggioranza dei restauratori abilitati individua correttamente sul piano ermeneutico i punti cardine di una normativa (l’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) pensata proprio per superare ogni discriminazione all’interno della categoria e per garantire la realizzazione degli interventi conservativi ad opera di professionisti effettivamente qualificati.

mercoledì 6 maggio 2020

INCLUSIONE


Cari colleghi,

esprimiamo soddisfazione per il successo della nostra iniziativa che ha portato all’integrazione  dell’allegato 3.

Il provvedimento ha effetto immediato.

Siamo certi che ci sarà da lavorare, per consentire che la ripresa sia all’insegna della massima sicurezza, ma siamo altrettanto  sicuri di contare su professionisti esperti e consapevoli.

Auguriamo a tutti buon lavoro.

Il Presidente
Silvia Mangionello



DM - modifica elenchi DPCM 26.04.202

sabato 2 maggio 2020

FAQ: pazienza, tanta





Chi la dura la vince, certo, relegati ad una faq è un po' svilente e molto fastidioso, ma per ora "petit de nient, petost". Speriamo che nel prossimo dpm abbiano la compiacenza di inserirci. Ovviamente la mia specializzazione non è specificata, ma certo contemplata.... pazienza, tanta.

mercoledì 29 aprile 2020

Dimenticati

AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
e p.c.
 
al Presidente del Consiglio dei Ministri
 
al Ministro dell’Economia e delle Finanze
 
al Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
 
 
Signor Ministro,

a seguito della mancata inclusione del codice ATECO 90.03.02 (attività di conservazione e restauro di opere d’arte) nell’elenco dei codici di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, e in considerazione del fatto che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.p.c.m. medesimo tale elenco “puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”, la scrivente Associazione di categoria, in rappresentanza dei propri associati e nell’interesse di tutti i restauratori di beni culturali e dei tecnici del restauro operanti nel settore, pone quanto segue alla Sua attenzione.

Onde evitare che la presente possa intendersi come manifestazione di disappunto per la scelta politica effettuata e mera petizione che qualunque altra categoria di lavoratori esclusi dall’allentamento del lockdown potrebbe più o meno legittimamente avanzare nell’attuale momento storico, sottoponiamo responsabilmente a Lei le nostre argomentazioni per ottenere un intervento risolutore, al fine di superare la prevista sospensione sull’intero territorio nazionale, tra le altre, anche delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte.

Esaminato il documento (inizialmente riservato) recante valutazione dei rischi di diffusione epidemica per la malattia COVID-19 associata a diversi scenari di rilascio del lockdown introdotto l’11 marzo sul territorio nazionale (predisposto dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile), sulla base del quale si presume siano state effettuate le ultime scelte politiche, abbiamo contezza delle raccomandazioni ivi contenute, in particolare della “necessità di mantenere elevata l’attenzione”.

Nondimeno, abbiamo appreso che il Comitato si è pronunciato espressamente nel senso della possibilità di “attivare i seguenti settori ATECO a patto che vengano adottate tutte le misure di distanziamento sociale e di igiene personale ed ambientale: 
1. settore manifatturiero; 
2. settore edilizio; 
3. settore commercio correlato alle precedenti attività e con, in fase iniziale, l’esclusione delle situazioni che generano forme di aggregazioni (es. mercati e centri commerciali); 
4. Trasporto locale correlato alle attività di cui ai punti 1, 2 e 3”, settori per i quali si escludono particolari aumenti dei cd. contatti in comunità; 

e che lo stesso ha anche osservato che “nella maggior parte degli scenari di riapertura dei soli settori professionali (in presenza di scuole chiuse), anche qualora la trasmissibilità superi la soglia epidemica, il numero atteso di terapie intensive al picco risulterebbe comunque inferiore alla attuale disponibilità di posti letto a livello nazionale (circa 9000)”.

Ebbene, se in base alle stime che si prospettano le attività rientranti nel settore manifatturiero e in quello edilizio ben possono essere autorizzate per via della trasmissibilità ridotta che le caratterizza, al pari delle attività dei vari settori professionali, lo stesso dovrebbe valere per le attività tecnico-professionali esercitate nell’ambito del restauro dei beni culturali, attività da sempre caratterizzate - con l’eccezione dei grandi cantieri di restauro - da limitati contatti tra gli operatori, i quali eseguono le lavorazioni previste presso i propri laboratori o in cantieri all’aperto o al chiuso (similmente ai piccoli cantieri edili).

Trattandosi prevalentemente di ditte individuali e di piccole e medie imprese, e comunque di lavoratori abituati all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per l’esigenza di proteggere la propria salute e di operare nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al d. lgs. 81/2008), mal si comprende l’esclusione delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte, e di ogni altra attività afferente al settore del restauro dei beni culturali, dall’elenco di cui all’allegato 3 dell’ultimo d.p.c.m.

E ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, per il fatto che attività a più alto tasso di trasmissibilità della malattia sono state autorizzate, e per il fatto che parimenti autorizzate risultano attività simili a quelle in questione.

In secondo luogo, per il fatto che è stato finora trascurato un aspetto molto importante, e cioè che l’articolo 9 della nostra Costituzione - ricompreso tra i Principi fondamentali - sancisce espressamente che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”, tutela che - come è noto - avviene anche attraverso le attività di conservazione di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare attraverso gli “interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici”, che si sa “sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia” (v. art. 29, co. 6, d. lgs. 42/2004).

In più, si rammenta che la disciplina legislativa vigente (v. art. 30, d. lgs. 42/2004) prevede obblighi conservativi in capo allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, oltre che in capo alle persone giuridiche private senza fine di lucro (ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) e ai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali, tutti tenuti a garantirne la conservazione.

Pertanto, se si tiene conto del fatto che il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (v. art. 31, co. 1, d. lgs. 42/2004); che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali (v. art. 32, co. 1, d. lgs. 42/2004); e che la legislazione vigente prevede un ampio sistema sanzionatorio (con sanzioni amministrative e penali) per tutti i casi di violazione della normativa posta a tutela del patrimonio culturale (v. artt. 160-181 del d. lgs. 42/2004, oltre alle norme del codice penale), va da sé che le attività di conservazione e restauro di opere d’arte non possono essere considerate come semplici attività economiche, potendo rientrare a pieno titolo - per il vincolo imposto dalla Carta costituzionale - tra le attività particolari la cui prosecuzione occorre necessariamente garantire.
      
Di ciò potrà dare conferma, ove ve ne fosse bisogno, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, a cui la presente è inoltrata per conoscenza, così come al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
Infine, si tiene a precisare che la presente richiesta di intervento non riguarda tutte le attività che rientrano nell’artigianato artistico (contraddistinte da circa 40 differenti codici ATECO), ma soltanto le attività riconducibili al settore del restauro dei beni culturali, rientranti prevalentemente nel solo codice ATECO 90.03.02, che per le ragioni sopra esposte si chiede di voler ricomprendere tra quelle autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e ricomprese nell’allegato 3 del decreto stesso.

Fiduciosi che la presente richiesta possa essere seriamente presa in considerazione, anche per via del modestissimo impatto che la ripresa di tali attività avrebbe sul tessuto sociale e sulla salute pubblica, auspichiamo un Suo fattivo intervento - come quello avutosi il 25 marzo scorso, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 - in vista della data del 4 maggio 2020, data a partire dalla quale inizieranno ad applicarsi le disposizioni del d.p.c.m. 26 aprile 2020.
 
ASSOCIAZIONE LA RAGIONE DEL RESTAURO
                                              
IL PRESIDENTE

Silvia Mangionello

martedì 28 gennaio 2020

Si ricomincia...

Newsletter n° 91- 25 Gennaio 2020
Cara/o collega,
è iniziato un nuovo decennio e l'Associazione La Ragione del Restauro prosegue con le sue attività per la salvaguardia del comparto.
Il 2019 ha portato novità all'interno del direttivo: dopo 10 anni di appassionata presidenza, Andrea Cipriani ha preso un meritato periodo di riposo. Con la presente ci teniamo a ringraziarlo per l’entusiasmo e la forza con cui ci ha condotto.

A fine anno è stato eletto un nuovo Direttivo composto da:
- Silvia Mangionello - Presidente
- Davide Vitello - Vice Presidente e responsabile Facebook
- Luigi Criscuolo - Vice Presidente Aggiunto
- Licia Zorzella - Tesoriere
- Elisabetta Marchesi – Segretaria e responsabile di Info
- Tamara Dalfiume – Segretaria e responsabile sito Associazione
- Giuliana Fenu - Consigliere

Le novità non sono finite qui!
L'Associazione ha anche uno nuovo sito,  www.laragionedelrestauro.it , in corso di completamento, che ti invitiamo a visitare e tramite il quale potrai rinnovare o effettuare la tua prima iscrizione per l'anno 2020, alla nuova tariffa di 50,00 € per i soci ordinari e 10,00 € per gli studenti.
Abbiamo deciso di abbassare la quota, in relazione a questo periodo economicamente difficile.
Come avrai capito, nonostante il silenzio sui social, in questi mesi abbiamo continuato a lavorare alacremente e a monitorare la situazione.
La conclusione della selezione per il riconoscimento della qualifica di restauratore avvenuta con la pubblicazione dell’elenco non è stato, purtroppo, l’atto finale della nostra battaglia, così come si pensava.
Con ricorso al TAR del Lazio proposto circa un anno fa, l’Associazione ORA - Organizzazione Restauratori Alta-Formazione ha infatti contestato l’elenco pubblicato a dicembre del 2018, chiedendone l’annullamento per il fatto che non renda “distinguibili” i diplomati SAF rispetto agli altri restauratori, e per il fatto che non sia stato istituito un apposito elenco inclusivo dei soli diplomati SAF ante 2009.
Come era prevedibile, i nostri colleghi diplomati SAF continuano a non accettare il fatto di essere equiparati a tutti gli altri restauratori che hanno parimenti acquisito la qualifica ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali.
Pertanto, al ricorso proposto - che sarà deciso in esito all’udienza di discussione che si terrà il 10 marzo 2020 - occorrerà necessariamente resistere, non foss’altro che per non vanificare il lavoro di 10 anni (2009-2018) e per far sì che la categoria possa finalmente trovare il suo equilibrio.
Per non rimanere penalizzati dall’eventuale accoglimento del ricorso abbiamo già dato mandato al nostro legale Avv. Pietro Celli affinché si costituisca in giudizio per tutti i soci ARR.
Poiché è importante far sentire anche la nostra campana, la partecipazione all’iniziativa sarà consentita anche a chi non è socio, sia pure a condizioni diverse.
Alla presente seguirà una newsletter straordinaria con le istruzioni per l’adesione.
Noi restauratori “non SAF” siamo sempre stati rispettosi dei colleghi, ma non per questo disposti a subire passivamente iniziative finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi a scapito della maggioranza della categoria.
Certi che prenderete tutti parte a quest’ultima importantissima battaglia, confidiamo nella vostra collaborazione.
IL PRESIDENTE
Sivia Mangionello

lunedì 19 agosto 2019

Provati

Il giorno 10 agosto 2019, con quasi sette anni di ritardo, è stato pubblicato il D.I. n. 368, il decreto che stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove d'idoneità come previsto dall'art. 182 comma 1-quinquies del Codice dei Beni Culturali.
Potranno accedere alla prova:
coloro che sono all'interno dell'elenco dei collaboratori-restauratori dei beni culturali: https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1483962789253_Elenco_Tecnici_del_restauro_-_aggiornamento_1-2017.pdf
coloro che hanno frequentato un percorso 3+2 nelle università (L-41/L-43 + 12/S o LM11) o un percorso in restauro 3+2 o quadriennale presso le Accademie di Belle Arti
Per i primi, sarà prevista una prova teorica (60 domande a risposta multipla) e una prova tecnico-pratica (progetto di restauro). Per i secondi, solo la prova tecnico-pratica sul settore scelto. Potranno essere scelti massimo due settori.
Ogni prova si intende superata col punteggio minimo di 60/100. Se si scelgono due settori, il punteggio medio dei diversi accertamenti deve essere 70/100, mentre il punteggio delle singole prove tecnico-pratiche deve essere non inferiore a 60/100.

ATTENZIONE: SI DEVE ATTENDERE LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 PER AVERE INDICAZIONI SULLE MODALITA' DI ISCRIZIONE, DATE DELLE PROVE E SEDI. Dalla pubblicazione di tale decreto, si avranno 60 giorni per inoltrare la domanda di iscrizione.

venerdì 28 dicembre 2018

HABEMUS ELENCO

Pareva una chimera, e così sul finire di un anno ricco e denso di emozioni, ecco che l'elenco s'è  palesato, in tutta la sua staticità e schematicità

http://www.dger.beniculturali.it/index.php?it/21/archivio-news/80/avviso

Ammetto, nello scorrere le pagine un piccolo brivido di ansia ha percorso la mia spina dorsale; nonostante in questi mesi abbia più volte rivisualizzato la schermata in cui mi si dava Idonea, l'incertezza vissuta in questi anni, ha minato la mia sicurezza. Infine, alla pagina 179, ecco il mio nome c'è!

Non mi sembra vero...

mercoledì 24 ottobre 2018

sabato 20 gennaio 2018

Triste riassunto

Dopo 18 anni dalla definizione della figura professionale cui sono affidati gli interventi di conservazione del patrimonio storico artistico della Nazione, il Ministero ha disposto l’ennesima proroga del procedimento di attribuzione

della qualifica di Restauratore senza neanche fissare una vera data…. che può slittare di 60 giorni rispetto alla piena operatività di una commissione istituita oltre due anni fa. Di una commissione, dunque, al momento non ancora pienamente operativa!

Ricostruzione della scandalosa cronistoria:

–  Nel 2000 si individuano – per la prima volta – con un decreto (il D.M. 294/2000, poi 420/2001) i requisiti dei soggetti che possono essere riconosciuti quali Restauratori di beni culturali italiani.–  Nel 2004 il Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) conferma i requisiti dettati dal decreto del 2000.–  Nel 2006 le modifiche apportate al Codice dei beni culturali dispongono che venga attuato un procedimento di verifica dei requisiti e di attribuzione della qualifica di Restauratore attraverso la formazione di un elenco da tenersi presso il Ministero.–  Nel 2009 viene pubblicato il bando di qualifica ed avviata la procedura.–  Nel frattempo, sempre nel 2009, vengono pubblicati il decreto DM 86/2009, con il quale si delinea in maniera esaustiva il profilo professionale e le attività caratterizzanti e il DI 87/2009, che ne traccia il percorso formativo a ciclo unico quinquennale di livello universitario.–  Nel 2009 prende avvio, dunque, la nuova formazione di Restauratore senza che sia prima stata conclusa la fase transitoria.–  Nel 2010 un giorno prima della scadenza dell’invio telematico di tutta la documentazione (inoltrata da quasi tutti gli interessati) il procedimento di qualifica viene sospeso per procedere alla modifica della norma.–  A gennaio 2013 viene varata la modifica alla norma disponendo la conclusione del procedimento entro il 30 giugno 2015.–  A Maggio 2015 una circolare del Segretario Generale del Ministero dispone che “nelle more del completamento della procedura e dell’istituzione dell’elenco”[..] “i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento delle attività lavorative e professionali”.–  A giugno 2015 viene pubblicato il nuovo bando di qualifica.–  A novembre 2015 viene nominata la commissione di verifica che ha tempo 6 mesi, salvo proroga di 2 mesi.–  A maggio 2016 ultimo giorno utile viene disposta, con un avviso, la proroga di ulteriori 2 mesi (scadenza ultima il 31.07.2016.)–  Nel frattempo il 19 maggio 2016 viene pubblicato un bando di selezione per funzionari al Ministero che prevede anche la figura di Restauratore di beni culturali in possesso di qualifica.

–  Il 21 luglio 2016 viene pubblicato un elenco parziale per consentire ai diplomati delle scuole Ministeriali SAF di partecipazione al concorso di funzionari.–  Il 29 luglio 2016 (DD 79/2016) viene resa nota una nuova proroga di 12 mesi, ovvero la nuova scadenza al 30.06 2017.–  Ad agosto 2016 vengono presentati ricorsi contro l’elenco parziale che verrà prima sospeso e poi nel 2017 ritirato.–  Il 14 febbraio 2017 (DD 3/2017) viene modificata la commissione.–  Al 30.06.2017 (DD 62/2017) viene disposta una modifica della commissione e nuova proroga dei lavori di ulteriori 6 mesi, ovvero con scadenza al 31.12.2017.–  L’11.10.2017 (DD 150/2017) viene modificata/integrata la commissione.–  Il 24.10 2017 (DD 159/2017) viene modificata/integrata la commissione.–  Il 12.12.2017 (DD220/2017) viene modificata/integrata la commissione con nuova proroga apparentemente di 3 mesi, ovvero la commissione dovrebbe terminare i lavori entro il 31. 03. 2018 …..ma si stabilisce anche che “Il termine ultimo potrà ulteriormente essere prorogato e slittare fino a 60 giorni dopo la piena operatività del predetto gruppo di supporto tecnico” che sarà operativo solo quando “VERRANNO INDIVIDUATE LE RELATIVE RISORSE UMANE RICHIESTE”.

In sostanza il fatto che il termine ultimo decorra da quando “verranno individuate le relative risorse umane richieste”…..corrisponde a dire che la data di conclusione del procedimento di qualifica al momento non esiste! ….e questo accade dopo oltre due anni e due mesi dalla sua costituzione, dopo più di 5 anni dalla norma che ne disciplina le innovate modalità, dopo oltre 10 anni dalla legge che ne prevedeva l’attuazione, dopo 18 anni dalla definizione giuridica della figura professionale di Restauratore di beni culturali.

 

 

 

 

 

Antonella Docci, Roberto Della Porta, Francesca Brucculeri, Luigia Gambino, Roberta Sugaroni, Matteo Rossi Doria, Valeria Delle Monica, Maria Paola Bellifiori, Sergio Salvati, Maria Teresa Roccotelli, Katiuscia Chiari, Paola Orsolon, Bruno Giacomelli, Vania Dalla Francesca, Marcella Ghilardi, Cristiana Antonioli, Bruno Giacomelli, Arianna Splendore, Giovanna Conti Giussani, Manola Bernini, Maria Colonna, Cesare Ottaviano.

18 gennaio 2018

sabato 30 dicembre 2017

La Repubblica delle banane

Come un disco rotto la proroga si ripete, con errori di trascrizione, chiara prova di come stanno prendendo a cuore il riconoscimento della qualifica di Restauratore.

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_700252453.html

Ed un altro anno se ne va...

Auguri...

martedì 12 dicembre 2017

Convegno "I professionisti dei Beni Culturali: identità e percorsi professionali"

La restauratrice Silvia Mangionello, membro del Direttivo dell'Associazione "La Ragione del Restauro" parteciperà in qualità di relatrice al convegno, nato su iniziativa della Senatrice Michela Montevecchi,

"I professionisti dei Beni Culturali: identità e percorsi professionali"

Lunedì 18 dicembre 2017 ore 10.30
Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro
Piazza Capranica, 72
Roma

Programma

15.00
Saluti e introduzione - Michela Montevecchi, M5S Senato

15.15
L'archeologo in Italia. Una  professione in via di estinzione
Giuliana Galli, Direttore a contratto - Parco Archeologico Appia Antica

15.30
Uno nessuno e centomila. La situazione dei restauratori di Beni Culturali, un paradosso tutto italiano
Silvia Mangionello,  Restauratrice Membro del Direttivo A.R.R.

15.45
Diagnosta di Beni culturali: formazione accademica e accesso alla professione.
Lucinia Speciale,  storica dell'arte

16.00
Professione archivista: criticità e prospettive future
Micaela Procaccia, Dirigente Patrimonio archivistico - Direzione Generale Archivi

16.15
La funzione sociale del bibliotecario: riconoscimento e visibilità della professione
Francesca Cadeddu,  comitato esecutivo nazionale AIB

16.30
Da definire
Tommaso Muccio, Presidente Federagit Bologna

Al Termine del convegno seguirà un momento di confronto tra il pubblico e i relatori

lunedì 4 dicembre 2017

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento concernente gli 
appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali, adottato con decreto 22 agosto 
2017, n. 154, non sarà più possibile assumere l’incarico di direttore tecnico 
nell’ambito di lavori pubblici su beni tutelati in mancanza della qualifica acquisita 
ai sensi dell’articolo 182 (v. articolo 13, comma 5, del Regolamento).
  
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica puo' essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purche' tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.


www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.beni.e.attivita.culturali.e.turismo:decreto:2017-08-22;154!vig= 

sabato 8 aprile 2017

Restauratori/lavapiatti

Una professione meravigliosa quella del Restauratore, che ci distingue nel mondo..eppure in Italia attendiamo da 16 anni il riconoscimento della qualifica da parte del Mibact e nel frattempo, schiacciati dagli interessi prevalenti delle imprese edili, i lavori sono sempre meno e mal pagati. Il pensiero di arrendersi ogni giorno è dietro l'angolo! (Cit. A. Docci)

venerdì 28 ottobre 2016

QUALIFICA DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI: PARLIAMONE

Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze
Fortezza da Basso
Venerdì 11 novembre 14.30 - 17.00, sala Dini:

"Qualifica di Restauratore di beni culturali: la proroga del termine di conclusione della selezione e gli effetti della pubblicazione anticipata dell'elenco parziale"

lunedì 1 agosto 2016

Proroga....

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_411569879.html


Commissione per la valutazione dei requisiti dei candidati all' acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali : Proroga per il termine dei lavori.


Il prof. Eugenio Vassallo, presidente della Commissione per la valutazione dei requisiti dei candidati all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, ha chiesto una proroga per il termine dei lavori. 

Tale proroga è stata concessa con decreto direttoriale n. 79 del 29 luglio 2016 e pertanto i lavori della Commissione termineranno il 30 giugno 2017.





E se noi di contro chiedessimo di prorogare il pagamento delle tasse, cosa farebbe lo Stato?
 non ci sono parole per esprimere i sentimenti che ci pervadono.

lunedì 30 maggio 2016

Proroga fu, nessuna sorpresa.


Luoghi della CulturaGrandi restauriPubblicazioniNormativa e PareriProgrammazioneBandi di GaraConcorsi

AVVISO del 30 MAGGIO 2016: Commissione per la valutazione dei requisiti dei candidati all'acquisizione della qualifica di restauratore - Proroga termini lavori al 31 luglio 2016

Il prof. Eugenio Vassallo, presidente della Commissione per la valutazione dei requisiti dei candidati all'acquisizione della qualifica di restauratore, ha chiesto una proroga di sessanta giorni per il termine dei lavori, così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto direttoriale 11 novembre 2015 di istituzione della commissione stessa.
Tale proroga è stata concessa e pertanto il nuovo termine dei lavori è fissato al 31 luglio 2016.

A seguito delle dimissioni del dott. Pietro Petraroia, nuovo membro della Commissione per la valutazione dei requisiti dei candidati all'acquisizione della qualifica di restauratore è la dott.ssa Rosalia Varoli-Piazza, ex responsabile del Laboratorio manufatti tessili dell'ISCR, ex Senior Program Coordinator presso l'ICCROM e attualmente Special Advisor del direttore generale dell'ICCROM.