".....tutti possono detrarre spese per un'opera di restauro, dalle singole persone alle imprese per lavori effettuati e autorizzati dalla Soprintendenza su beni immobili di proprietà del demanio dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgano o promuovano attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico. I riferimenti normativi sono: l'articolo 3, comma 2 della legge 512/82 e articolo 13bis lettera h del DPR 917/86, modificato dall'articolo 15 lettera h del DLgs 344/2003.
In particolare, oltre al Codice per i Beni culturali, la normativa di riferimento è la legge 512/82 articoli 3 e 5 (Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche o giuridiche e Riduzione dell'aliquota dell'imposta di Registro).
L'ammissione ai benefici fiscali è subordinata all'assolvimento di quanto previsto dal DLgs 42/2004.
Per quanto riguarda le persone fisiche, queste possono portare in detrazione dall'Irpef, nella misura del19% e il limite è di 2065 euro.
Le imprese, invece possono portare le erogazioni liberali in deduzione dal reddito di impresa e queste non possono superare il 10 % del reddito o i 70.000 euro annui.
Nel caso in cui il restauro o la manutenzione si attui in interventi riferibili a diversi anni, oltre alle richieste di detrazione per l'anno in corso, si potranno ovviamente effettuare richieste di detrazione per le ulteriori fasi d'intervento o per più strati d'avanzamento negli anni successivi, purchè le fatture siano suddivise negli anni di competenza e presentate nell'anno finanziario di riferimento.
Insomma, ad innescare questo circolo virtuoso ci guadagnano proprio tutti: Restaurate gente, restaurate. Sarebbe bello allora non togliere qualsiasi tetto alle detrazioni. Ma sarebbe anche importante che poi vicino alle opere, magari restaurate con i soldi della popolazione (detratti dalle tasse!) lo Stato non decida di farci una discarica..."
In particolare, oltre al Codice per i Beni culturali, la normativa di riferimento è la legge 512/82 articoli 3 e 5 (Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche o giuridiche e Riduzione dell'aliquota dell'imposta di Registro).
L'ammissione ai benefici fiscali è subordinata all'assolvimento di quanto previsto dal DLgs 42/2004.
Per quanto riguarda le persone fisiche, queste possono portare in detrazione dall'Irpef, nella misura del19% e il limite è di 2065 euro.
Le imprese, invece possono portare le erogazioni liberali in deduzione dal reddito di impresa e queste non possono superare il 10 % del reddito o i 70.000 euro annui.
Nel caso in cui il restauro o la manutenzione si attui in interventi riferibili a diversi anni, oltre alle richieste di detrazione per l'anno in corso, si potranno ovviamente effettuare richieste di detrazione per le ulteriori fasi d'intervento o per più strati d'avanzamento negli anni successivi, purchè le fatture siano suddivise negli anni di competenza e presentate nell'anno finanziario di riferimento.
Insomma, ad innescare questo circolo virtuoso ci guadagnano proprio tutti: Restaurate gente, restaurate. Sarebbe bello allora non togliere qualsiasi tetto alle detrazioni. Ma sarebbe anche importante che poi vicino alle opere, magari restaurate con i soldi della popolazione (detratti dalle tasse!) lo Stato non decida di farci una discarica..."
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