martedì 27 agosto 2013

SUL CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

D.P.R. 34/2000 art. 22 comma 7
I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.



NB: cit. "Il buon esito lavori viene rilasciato dalla stazione appaltante- che non sempre è la soprintendenza- all'appaltatore. Nei casi di lavori privati o altrimenti finanziati- la soprintendenza unisce il suo buon esito, limitatamente alle competenze di tutela. Le ditte rilasceranno quindi copia del buon esito ai collaboratori, limitatamente al lavoro svolto. L'importo della fattura per la loro collaborazione, secondo quanto previsto per legge, costituirà la qualificazione economica per poter affidare eventualmente altri lavori come ditta individuale."

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